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Bonus fiscale 50% per gli interventi di ristrutturazione

Con il decreto sviluppo approvato dal Governo, il bonus fiscale previsto dalla legge per le ristrutturazioni edilizie, è stato portato dal 36% al 50% ed è stato raddoppiato da 48.000 a 96.000 euro l’ammontare complessivo delle spese detraibili per unità immobiliare.

Il bonus opera sotto forma di detrazione dall’IRPEF(Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche) delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni negli edifici residenziali.

 

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

Chi sono i beneficiari della detrazione? Possono fruire della detrazione 50% sugli interventi di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF) che:

siano titolari di un diritto reale di godimento (proprietario, locatario, usufruttario e tutti gli altri casi previsti dalla legge) sull’immobile oggetto dell’intervento
siano inquilini, comodatari e altre figure previste dalla normativa
siano familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (per la legge italiana “familiare” viene considerato: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
accedano alla detrazione attraverso un passaggio di proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio in corso o terminato per una successione mortis causa o una compravendita acquisendo anche la fruizione della parte restante del beneficio fiscale.
Quali sono le opere ammesse e il tetto di spesa?
Sono ammessi tutte le “opere agevolabili” effettuate su edifici esistenti e di qualsiasi categoria catastale che necessitano delle seguenti comunicazioni o autorizzazioni edilizie:
manutenzione ordinaria (solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali)
manutenzione straordinaria
ristrutturazione
recupero e risanamento conservativo
Sono ammessi alle detrazioni anche i seguenti interventi che non necessitano di nessuna autorizzazione edilizia ma devono rispettare comunque le condizioni richieste (pagamenti con bonifico, documenti da conservare, autocertificazione, ecc.) dalla legge perché sia possibile usufruire del bonus fiscale.
favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992)
adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (grate e inferriate di sicurezza, porte blindate, ecc.)
le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).
spese per la progettazione e altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento
Il tetto di spesa massimo delle opere detraibili é 96.000€ e sarà accessibile per tutti i pagamenti effettuati fino al 31 Dicembre 2014, data in cui si tornerà alla detrazione fiscale del 36% con un tetto massimo di 48.000€ per abitazione.

Gli adempimenti necessari
Adesso che abbiamo analizzato chi può beneficiare della detrazione irpef, quali sono le opere ammesse ed il tetto di spesa, é giunto il momento di far luce sull’Iter burocratico da seguire per portare in detrazione tutte le spese sostenute.
Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati recentemente semplificati e ridotti. Dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate, ed è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali che identificano l’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Per quanto riguarda gli interventi ammessi alla detrazione senza necessità di autorizzazioni o pratiche edilizie (vedi paragrafo “Quali sono le opere ammesse e il tetto di spesa”) é sufficiente oltre a pagare con bonifico “parlante”, conservare insieme ai vari documenti di cui parleremo più avanti, un’autocertificazione dove si specifica che si intende usufruire delle agevolazioni fiscali indicando la legge di riferimento e la data di inizio dei lavori.

Pagamenti con bonifici “parlanti”
Il pagamento delle spese sostenute deve essere inderogabilmente effettuato tramite bonifico bancario o postale e viene definito “parlante” perché al momento dell’esecuzione devono essere specificate nella causale alcune informazioni necessarie senza le quali non sarebbe possibile fruire del bonus fiscale. Ecco l’elenco:
Riferimento “articolo 16-bis del Tuir – legge 449/97 e successive modifiche”
Codice fiscale del soggetto o dei soggetti che effettuano il pagamento (nel caso in cui le fatture siano intestate a più persone)
Partita iva del beneficiario del pagamento
Riferimento alla fattura (numero e data)
Codice fiscale del condominio e dell’amministratore (per interventi effettuati su parti condominiali di un edificio)
Documenti da conservare
Per essere sicuri di poter usufruire del bonus fiscale e iniziare a detrarre le spese sostenute dall’anno successivo senza brutte sorprese o addirittura eventuali sanzioni é necessario conservare accuratamente tutti i documenti che potrebbero essere necessari in caso di verifiche o controlli:
Eventuali permessi necessari per gli interventi eseguiti
Copia dei bonifici eseguiti
Fatture comprovanti le spese sostenute
Comunicazione preventiva all’ASL (se prevista dall’intervento sostenuto)
Consenso de parte del proprietario dell’immobile qualora le opere siano eseguite dal “detentore” (locatario, comodatario, ecc.)
domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
Delibera assembleare di approvazione esecuzione lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, quando le opere sono riferiti a parti condominiali

Per info: 
Tel: 055.846307---055.609734
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